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Responsabilità del progettista in appalto privato, come funziona?

I TECNICI IN EDILIZIA - IL PROGETTISTA

Nell'ambito edilizio i tecnici possono assumere diverse figure professionali. Fra le principali ricordiamo: progettista architettonico, progettista strutturale, progettista sismico, direttore dei lavori, collaudatore, tecnico impiantista (abilitato per l'installazione degli impianti elettrici, idrici, termici).

In generale tutti i tecnici esercitano una attività rilevante sia ai fini degli interessi privatistici (cioè limitati al rapporto tra il professionista ed il cliente) che pubblicistici (cioè afferenti ad il rapporto con la società, ad esempio la sicurezza dei fabbricati).

Il tecnico progettista è il professionista che redige un progetto per la costruzione o ristrutturazione di un edificio e definisce cosa verrà costruito e come verrà costruito.

Egli compie una professione di carattere intellettuale, pertanto stipulerà con il committente un contratto d'opera professionale-intellettuale.

In dottrina e giurisprudenza si è lungamente dibattuto se questa obbligazione rientrasse fra le obbligazione di mezzi o di risultato, poi si è concluso che l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, ai fini della responsabilità del professionista, pur avendo per oggetto una prestazione d'opera intellettuale costituisce un'obbligazione di risultato, in quanto finalizzata alla realizzazione di un progetto realizzabile e conforme sia alle regole della tecnica che alla normativa urbanistico-edilizia.

Si è giunti a questa decisione perchè "Se è vero ... che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale sono generalmente obbligazioni di mezzi, in determinate circostanze esse assumono le caratteristiche delle obbligazioni di risultato, in cui il professionista si impegna a realizzare un determinato "opus". Tale è il caso della obbligazione di redigere un progetto di ingegneria che ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzabilità" (Cass. Civ. 8033/1993) o in altre parole un progetto conforme sia alle regole della tecnica che alle norme urbanistico-edilizie. Con la conseguenza che gli errori di progettazione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti alla normativa vigente, compromettendo il rilascio della concessione, non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista.

Tant'è vero che ricadono sul professionista le responsabilità relative:

  • allo studio di fattibilità materiale dell'opera relativo a: a) accertamento delle distanze dalle altre costruzioni, b) accertamento delle dimensioni costruibili, c) accertamento dei confini e delle distanze, d) accertamento delle caratteristiche geologiche del terreno ai fini della scelta delle fondazioni da realizzare.

  • alla fattibilità giuridica dell'opera, perchè questa opera dovrà essere conforme alle norme giuridico-urbanistiche che disciplinano le modalità di edificazione in un dato territorio. Se infatti il progetto non fosse adatto ad ottenere la concessione/titolo edilizio prima, nè il rilascio dell'abitabilità poi, il progettista incorrerebbe in inadempimento caratterizzato da colpa grave, con conseguente fonte di responsabilità del progettista nei confronti del committente per il danno da questi subito in conseguenza della mancata o comunque ritardata realizzazione dell'opera (Cass. Civ. 8033/1993; 1208/1996).

  • allo studio relativo circa la necessaria applicazione delle regole tecniche di progettazione (ad esempio le regole tecniche sulle strutture in cemento armato).

Tutte queste prestazioni sono pertanto dovute sulla scorta della diligenza qualificata che il professionista deve necessariamente tenere, anche se non abbiano formato oggetto di uno specifico incarico del cliente (salvo che il professionista non ne sia stato esonerato per precedenti e già realizzate indagini), poichè sono necessarie per la stessa realizzabilità dell'opera.

Analizzando l'evoluzione giurisprudenziale sul punto, quando ancora questa dicotomia fra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato portava rilevanti conseguenze giuridiche (in tema di onere della prova e termini di decadenza e prescrizione), si evidenziano tre orientamenti.

Analizzando l'evoluzione giurisprudenziale sul punto si evidenziano tre orientamenti:

  • 1) Secondo un primo orientamento, sebbene l'obbligazione del progettista sostanzi attività "professionale-intellettuale" assume le caratteristiche dell'obbligazione di risultato, poichè il professionista si impegna a realizzare una determinata opera conforme alla normativa tecnica ed edilizia; conseguentemente si è sostenuta l'applicabilità dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 c.c..

  • 2) Un secondo orientamento ha al contrario ritenuto che l'obbligazione del progettista sia di mezzi, poichè l'oggetto del contratto è un bene immateriale (anche se poi si estrinsecherà in un'opera materiale utilizzata dal committente); conseguentemente si è sostenuta la non applicabilità dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 c.c..

  • 3) Un terzo orientamento intermedio e di difficile realizzazione pratica, riteneva applicabile i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 c.c. solamente a quella parte del contratto d'opera "professionale-intellettuale" che riguardi i vizi manifesti e facilmente riconoscibili, ma non per quei vizi occulti o difficilmente riconoscibili che per essere colti presuppongono competenze specifiche e facoltà intellettive proprie di un professionista specializzato.

Questo lungo contrasto giurisprudenziale, è stato dirento solo dalla Sent. Cass. Civ. S.U. 15781/2005, la quale ne ha eliminato ogni utilità sancendo

  • che la distinzione fra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato deve considerarsi ormai superata, esistendo obbligazioni di mezzi che si atteggiano ad obbligazioni di risultato;

  • che le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale;

  • che il regime della responsabilità, dell'eccezione di inadempimento e dell'onere della prova restano invariati sia che si voglia considerare la prestazione d'opera intellettuale un'obbligazione di mezzi o di risultato.

L'utilità pratica di questo contrasto giurisprudenziale è poi definitivamente venuta meno con la Sent. Cass. Civ. S.U. 15781/2005, la quale ne ha eliminato ogni utilità sancendo: 1) che la distinzione fra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato deve considerarsi ormai superata, esistendo obbligazioni di mezzi che si atteggiano ad obbligazioni di risultato. 2) che le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale. 3) che il regime della responsabilità, dell'eccezione di inadempimento e dell'onere della prova restano invariati sia che si voglia considerare la prestazione d'opera intellettuale un'obbligazione di mezzi o di risultato.

Ne conviene che l'azione per responsabilità contrattuale del progettista si prescrive in 10 anni dal momento in cui la percezione del danno è oggettivamente percepibile dal danneggiato.

Qualora le due figure professionali di progettista e direttore dei lavori non ottemperino ai rispettivi doveri (tenendo in considerazione le differenze in tema di onere della prova fra obbligazioni di mezzi e di risultato) incorreranno in responsabilità contrattuale: in via esclusiva per la violazione degli obblighi ad uno di loro spettanti oppure in via solidale anche con l'appaltatore quando il comportamento di ciascuno di loro abbia concorso alla produzione dell'evento dannoso.

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